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D. 18/08/1934 n. 5261d) Nei piani superiori a quel terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. e) Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno 2/3 dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni 2,50 m, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio. In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e). g) I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, siano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno. Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice o armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori e in particolare quelle portate dal R.D.L. 29 luglio 1933 n. 1213. Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le Norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici. Art. 56. - Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo Quando una casa, un muro o in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, il proprietario, i conduttori o gli inquilini sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casi di urgenza, provvedere a un immediato sommario puntellamento. L'Ispettorato edilizio, ricevuta notizia che un edificio o manufatto presenti pericolo o che un lavoro sia condotto in modo da destare fondate preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità, dopo un sommario accertamento indica al proprietario, o a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere. In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, il Comune, in seguito a relazione dell'Ispettorato stesso, e salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, fa intimare al proprietario l'ordine di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina. CAPO II Prevenzione dei pericoli d'incedio Art. 57. - Numero e tipo di scale I fabbricati per uso di civile abitazione dovranno essere provvisti di scale che uniscono tutti i piani nella misura minima di una per ogni 350 m 2 di superficie coperta. È vietato costruire scale di legno quando debbano servire a più appartamenti. Nei casi in cui ne sia permessa la costruzione, questa deve essere curata in modo che il legno sia visibile; deve inoltre esservi almeno un'altra scala costruita con materiali incombustibili. Art. 58. - Focolai, camini e condotti di calore I focolai debbono essere costruiti sopra volta in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni focolare deve avere canna propria e indipendente dalle altre, prolungata oltre il piano di copertura dell'edificio. È ammesso l'uso di canne comuni a più impianti quando con appositi accorgimenti si riesca ad evitare interferenze nel tiraggio dei singoli apparecchi. I locali destinati a cucina debbono, inoltre, essere dotati di cappa posta sopra i fornelli, comunicante con canna esalatrice che dovrà possedere i requisiti elencati nel comma precedente. Qualora si usino fornelli elettrici è sufficiente che detta canna esalatrice sfoci all'aria libera, su un muro esterno, purché sia dotata di efficiente aspiratore elettrico e purché lo sbocco non sia ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione. Tale ultima soluzione può essere ammessa anche in caso di fornelli a fiam- ma viva, quando, per motivi strutturali o tecnici, non sia possibile prolungare le canne esalatrici delle cucine oltre il piano di copertura del fabbricato. Le cucine di ristoranti, alberghi e collettività in genere dovranno essere dotate di tutti gli impianti che l'Ufficio d'Igiene prescriverà caso per caso. Gli scaldabagni e i fornelli isolati debbono essere muniti di canna indipendente per l'asportazione dei prodotti della combustione. Le canne dei camini o dei caloriferi debbono essere costruite con tubatura incombustibile e inalterabile e collocate a distanza di almeno 14 cm da ogni trave o travicello di legno. Le loro teste o fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, deb- bono essere bene assicurati con staffe di ferro Quando occorra di attraversare con conduttori di calore o di fumo un solaio o altra parte di fabbrica che possa incendiarsi, si debbono impiegare tubi di ferro o di altri metalli, rivestiti da altro tubo incombustibile ed isolati dalle parti combustibili. Art. 59. - Condotti di fumo Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento di igiene, è vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico. Art. 60. - Condotti di gas I tubi di condotta e gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno della proprietà, devono essere collocati in modo da riuscire facilmente controllabili I tubi per gas incassati attraversanti muri, tramezzi, pavimenti o spazi vuoti rinchiusi, debbono essere di ferro, rame od ottone e uno degli estremi del tubo di rivestimento deve essere lasciato aperto. È fatta eccezione per casi nei quali sia provveduto altrimenti alla libera circolazione dell'aria attorno ai tubi. Art. 61. - Autorimesse Gli ambienti destinati ad uso di autorimesse debbono avere le pareti di perimetro ed il soffitto resistenti al fuoco, le porte in materiale metallico o rivestite di lamiere metalliche o di materiale incombustibile, debbono essere ventilati e avere impianti interni o apparecchi di spegnimento Il nulla osta per l'uso di questi locali viene rilasciato dal Comune, previo regolare collaudo eseguito dai propri organi competenti Art. 62. - Impianti di spegnimento Nei grandi fabbricati, negli alberghi. nei collegi e scuole, negli edifici pubblici, negli stabilimenti industriali, nelle officine. nei depositi di infiammabili e di combustibili, debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio TITOLO VI Norme per l'esecuzione dei lavori Art. 63. - Segnalazione dei cantieri Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni, o grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprendano opere edilizie di qualche importanza, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati: 1) il nome e cognome del proprietario del fondo o l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro; 2) il nome e cognome del progettista e direttore della costruzione; 3) il nome e cognome del costruttore che ha assunto la esecuzione dell'ope ra e quello dell'assistente. Art. 64. - Recinzione e illuminazione della zona dei lavori Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabbricato o un muro di cinta, dell'altezza di oltre 4 m dal livello stradale, ovvero eseguire altra opera qualsiasi che interessi il suolo stradale e disturbi o renda pericoloso il transito, deve, prima di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assito di aspetto decente. Nell'autorizzazione ad eseguire tali opere è stabilito lo spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico che lo steccato può recingere e l'altezza dello stesso. I serramenti delle aperture d'ingresso in tali recinti debbono aprirsi all'interno, essere muniti di serrature o catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore di sospensione del lavoro. Tutti i materiali e gli ordigni di costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto. Gli assiti o altri ripari debbono essere provvisti, ad ogni angolo, di lanterna rossa collocata in modo e di tali dimensioni da essere facilmente visibile. Le lanterne debbono essere mantenute accese, a cura di chi fabbrica, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Art. 65. - Deroga alle norme sulla segnalazione e recinzione dei cantieri Alle disposizioni precedenti può essere derogato: a) quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, nei quali casi il Comune può consentire che in luogo dell'assito si appongano i soli segnali luminosi di cui sopra; b) quando si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro ester- ne, ripuliture di tetti, o quando all'osservanza delle disposizioni stesse ostino ragioni di pubblico transito. In tali casi debbono collocarsi nella via sottostante due o più idonei segnali che avvertano i passanti del pericolo. Quando non sia autorizzata la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico non può essere costruito ad altezza minore di 2,50 m misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sotto- stante. Art. 66. - Ponti e scale di servizio I ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature, debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte e in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali. Le funi delle burbere o delle macchine, con le quali vengono sollevati da terra ai ponti di servizio i materiali di costruzione, debbono essere munite di organi di agganciamento di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali o dei recipienti che li contengono. Le impalcature dei ponti e delle andatoie debbono essere munite, a modo di riparo, da mancorrente o barriera solida fissata all'altezza di 1 m circa dal- l'impalcatura. Tali difese debbono essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi qualche pericolo. Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente ed in ogni caso non minore di 20 cm. I traversoni debbono essere solidamente ancorati nella muratura e collegati con i ponti di servizio. Ogni piano compiuto deve essere ricoperto con tavolato generale fino a che non sia costruita la volta o il solaio definitivo. Art. 67. - Ponti di servizio e assi a sbalzo su suolo pubblicoÈ vietato costruire ponti per fabbricare e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza l'autorizzazione comunale, la quale, peraltro, non esonera l'interessato dall'adottare ogni maggiore cautela a garanzia della pubblica in- columità. In caso di cattiva costruzione di un ponte o di mancanza di cautele nella posa di assi a sbalzi, il Comune ha facoltà di ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione delle assi. Art. 68. - Ponti a sbalzo ed armature eccezionali Per la costruzione di ponti a sbalzo e per il collocamento di armature eccezionali per opere monumentali e di quelle necessarie ad elevare grandi pesi, come statue, grossi monoliti e simili, è necessaria una speciale preventiva autorizzazione. Art. 69. - Responsabilità degli esecutori di opere Nonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilità circa l'idoneità dei medesimi, come di ogni altro mezzo d'opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni a coloro che ne curano l'esecuzione. Essi debbono porre la maggior cura per evitare ogni pericolo nell'esecuzione degli sterri, nell'assicurare e sbadacchiare i cavi, nelle armature delle volte loro disarmo, nell'elevazione dei carichi, nell'assicurare provvisoriamente ogni opera sporgente, come pianciti di balconi, cornici e simili, nell'eliminare legnami, cordami, attrezzi deteriorati e consumati, nell'evitare l'accumulo di materiali su ponti in quantità eccessiva e nell'eseguire le demolizioni. Il Sindaco ha facoltà di controllare mediante funzionari ed agenti l'osservanza di queste disposizioni e di imporre maggiori eventuali cautele. La sorveglianza da parte del Comune non attenua in alcun modo la responsabilità dei diretti esecutori dei lavori. |
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